VERIFICA e VALIDAZIONE del Progetto

Molto spesso si tende ad identificare verifica e validazione come due attività che sostanzialmente esprimono lo stesso significato.

È utile dare subito una spiegazione di cosa si intenda effettivamente per verifica preventiva della progettazione e validazione della progettazione.

“La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all’articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista”.

La validazione è quindi un atto dovuto – obbligatorio – per qualsivoglia progetto, redatto e firmato da parte del RUP sulla base delle informazioni fornitegli dal soggetto verificatore. Questo atto chiude il processo di progettazione e di verifica e, di fatto, attesta che il progetto può essere posto a base di gara.

Il RUP, per potere consapevolmente promuovere la validazione del progetto, dà incarico a un soggetto aventene i titoli, di condurre le attività di verifica sui quali esiti, depositati in un rapporto conclusivo delle attività ispettive, si basa la validazione.

L’attività di verifica consiste in un’attività istruttoria e di controllo dei livelli di progettazione, eseguita in contraddittorio con il progettista, con lo scopo di accertare la rispondenza degli elaborati di progetto e la loro conformità alla normativa vigente.

La sua conclusione con esito positivo comporta quindi il trasferimento alla stazione appaltante della comunicazione che il progetto è privo di errori e da lacune, coerente con il contesto normativo a cui deve rispondere, adeguato a soddisfare le esigenze per le quali è stato concepito, congruo dal punto di vista economico, realizzabile e immediatamente cantierabile.

Mentre la validazione è un atto che viene compiuto una sola volta nel procedimento la verifica viene sempre condotta su tutti i livelli di progettazione a prescindere da quale sia il sistema di realizzazione dell’opera pubblica prescelto dalla stazione appaltante.

E’ fondamentale tenere a mente  che la verifica dei progetti è uno dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria.

I requisiti soggettivi per potere ambire a essere affidatari dell’incarico di verifica del progetto sono quelli, ovvii, di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, integrati dai requisiti specifichi per la verifica dei progetti. Tali re-quisiti cambiano in relazione all’entità del progetto da sottoporre a verifica. In particolare, se il suo importo è superiore o uguale ai 20 milioni di euro il requisito specifico è costituito dal possesso dell’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 rilasciato da un organismo nazionale europeo afferente all’EA – in Italia tale soggetto è ACCREDIA. Se invece il progetto è di importo inferiore ai 20 milioni di euro in alternativa all’accreditamento di cui sopra è possibile possedere una certificazione UNI CEI EN/ISO 9001 purché rilasciata specificamente per l’attività di verifica dei progetti e non per quella di progettazione e da soggetti certificatori all’uopo e specificamente accreditati. Le regole specifiche per l’accreditamento di soggetti che rilascino questo genere di certificazione sono depositate in un regolamento tecnico di ACCREDIA, l’RT-21.